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2025/245/SA-LAV/MI

In data 1° luglio è stato sottoscritto, tra le Parti stipulanti il CCNL di categoria, l’allegato accordo che formalizza la confluenza dell’istituto economico denominato “ERAP” nei minimi retributivi del CCNL.

Come noto, infatti, in occasione dell’Accordo di rinnovo del CCNL di categoria sottoscritto il 18 maggio 2022, tra gli elementi della Parte Economica (Parte 1 dell’Accordo, lettera “d”, pagina 4) venne introdotto un nuovo istituto denominato “ERAP” (Elemento retributivo aggiuntivo di produttività).

Tale elemento, quantificato in € 15/mese con riferimento al livello 3A, aveva la finalità di “incentivare lo sviluppo della contrattazione di secondo livello orientandola verso il riconoscimento di trattamenti economici strettamente legati ad obiettivi di crescita della produttività del lavoro, della qualità ed efficacia dei servizi, dell’efficienza ed innovazione organizzativa, della competitività e redditività dell’impresa, nel rispetto dei criteri di efficienza stabiliti dall’Autorità di regolazione”.

Era quindi destinato a favorire la definizione di premi di risultato contrattati a livello aziendale, ai sensi dell’art. 2, lett. C) del CCNL.

Pertanto, le aziende che applicano il CCNL Servizi Ambientali hanno inglobato detto elemento negli accordi sui Premi di risultato, o, in alternativa, possono averlo erogato applicando unilateralmente l’Accordo nazionale 13.2.2023 (vedi circolare Assoambiente n. 37 del 13.2.2023) recante modalità condivise con le OO.SS. per la quantificazione dell’importo, con decorrenza marzo 2024 e marzo 2025 (€ 180 per il livello 3A per ciascuno dei due anni). 

 

Nel punto 2 dell’Accordo 18.5.2022, inoltre, le Parti hanno condiviso la “Metodologia di adeguamento a fronte di eventuali scostamenti inflattivi”: in sintonia con quanto normalmente previsto dai contratti collettivi di categoria, soprattutto in periodi caratterizzati da instabilità degli andamenti inflattivi, le Parti hanno previsto un meccanismo automatico, collegato all’inflazione registrata al termine della vigenza contrattuale, rapportata a quanto effettivamente erogato in termini di aumenti retributivi. 

 

E’ stato quindi definito (pagine 5-6 dell’Accordo) di procedere ad adeguare le retribuzioni base parametrali dell’importo di 15 euro a seguito dell’ufficializzazione dei dati consuntivi di inflazione a giugno 2025, secondo le seguenti modalità:

  • In caso di inflazione (indice inflattivo di riferimento 2022-2024) superiore di almeno lo 0,5% rispetto a quanto previsto alla sottoscrizione del presente accordo (3,44%), si procederà all’adeguamento dell’importo stanziato di € 15,00 sulle retribuzioni base parametrali, con decorrenza 1° luglio 2025;
  • In caso di inflazione, come sopra definita, compresa in un intervallo contenuto tra +/-0,5% rispetto a quanto previsto alla sottoscrizione del presente accordo, non si prevedono variazioni delle retribuzioni base parametrali e l’importo stanziato resta disponibile sul premio di risultato e sarà oggetto di valutazione nell’ambito del negoziato per il rinnovo successivo del CCNL; 
  • In caso di inflazione, come sopra definita, inferiore di oltre lo 0,5% rispetto a quanto previsto alla sottoscrizione del presente accordo, non si procederà ad alcun consolidamento”.

 

Come noto, l’andamento inflazionistico, in particolare negli anni 2022 e 2023, ha presentato impennate significative, riconducibili alle conseguenze economiche globali post-pandemia nonché ai noti eventi bellici. 

 

L’indice IPCA pubblicato il 13 giugno u.s., per gli anni 2022, 2023 e 2024 ha segnato rispettivamente il valore del 6.9%, 6.6%, 1.3% per un totale del 14.80% (cumulato 15.44%); a fronte di una inflazione preventivata per gli anni 2022, 2023 e 2024 pari rispettivamente a 1.0%, 1.2%, 1.2% per un totale del 3.40% (cumulato 3.44%).

 

Conseguentemente si è realizzata la prima ipotesi prevista dalle Parti, essendo evidentemente il 15.44% superiore di 12 punti alle previsioni (a fronte dello 0,5% che avrebbe fatto scattare la clausola).

 

In attuazione di quanto sopra previsto, a partire dalla retribuzione del mese di luglio, pertanto, i minimi retributivi del livello 3A aumenteranno di € 15,00 e, per gli altri livelli, sulla base della vigente scala parametrale, come riportato nell’allegata tabella.

Livello

Parametro

Importo

Q

230,00

€ 26,52

8

204,67

€ 23,60

7A

184,41

€ 21,27

7B

175,36

€ 20,22

6A

166,84

€ 19,24

6B

159,15

€ 18,35

5A

151,29

€ 17,45

5B

144,86

€ 16,71

4A

138,57

€ 15,98

4B

134,36

€ 15,49

3A

130,07

€ 15,00

3B

124,00

€ 14,30

2A

123,51

€ 14,24

2B

111,11

€ 12,81

1A

100,00

€ 11,53

1B

88,38

€ 10,19

J

80,00

€   9,23

 

I minimi retributivi di cui all’articolo 27 del CCNL 18 maggio 2022 risultano pertanto i seguenti, a far data dalla retribuzione del mese di luglio 2025:

Livello

Importo

Q

€ 3.526,29

8

€ 3.137,93

7A

€ 2.827,28

7B

€ 2.688,56

6A

€ 2.557,91

6B

€ 2.440,06

5A

€ 2.319,53

5B

€ 2.220,95

4A

€ 2.124,51

4B

€ 2.059,93

3A

€ 1.994,19

3B

€ 1.901,13

2A

€ 1.893,61

2B

€ 1.703,52

1A

€ 1.533,16

1B

€ 1.355,01

J

€   1.226,54

 

» 02.07.2025
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